Il Meccanismo europeo di stabilità (MES), istituito dalle modifiche al Trattato di Lisbona (art. 136) approvate il 23 marzo 2011 dal Parlamento europeo e ratificate dal Consiglio europeo a Bruxelles il 25 marzo 2011, durante il governo Monti, nasce come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro
Quote di partecipazione per stato membro
Il MES ha un capitale autorizzato di 700 miliardi di € di cui solo 80 saranno versati dagli stati membri: i rimanenti 620 miliardi (se necessari) saranno raccolti attraverso apposite emissioni di obbligazioni sul mercato.
Il trattato prevedeva il pagamento del capitale in 5 rate annuali ma l'eurogruppo nella riunione del 30 marzo 2012 ha deciso che il pagamento sarà accelerato per essere completato entro la metà del 2014.
Stato membro del MES | Percentuale di contributo | Numero di azioni | Sottoscrizione di capitale (€) | PIL nominale2010 (milioni didollari) |
---|---|---|---|---|
Germania | 27,1464% | 1.900.248 | 190.024.800.000 | 3.315.643 |
Francia | 20,3859% | 1.427.013 | 142.701.300.000 | 2.582.527 |
Italia | 17,9137% | 1.253.959 | 125.395.900.000 | 2.055.114 |
Spagna | 11,9037% | 833.259 | 83.325.900.000 | 1.409.946 |
Paesi Bassi | 5,717% | 400.190 | 40.019.000.000 | 783.293 |
Belgio | 3,4771% | 243.397 | 24.339.700.000 | 465.676 |
Grecia | 2,8167% | 197.169 | 19.716.900.000 | 305.415 |
Austria | 2,7834% | 194.838 | 19.483.800.000 | 376.841 |
Portogallo | 2,5092% | 175.644 | 17.564.400.000 | 229.336 |
Finlandia | 1,7974% | 125.818 | 12.581.800.000 | 239.232 |
Irlanda | 1,5922% | 111.454 | 11.145.400.000 | 204.261 |
Slovacchia | 0,824% | 57.680 | 5.768.000.000 | 86.262 |
Slovenia | 0,4276% | 29.932 | 2.993.200.000 | 46.442 |
Lussemburgo | 0,2504% | 17.528 | 1.752.800.000 | 52.433 |
Cipro | 0,1962% | 13.734 | 1.373.400.000 | 22.752 |
Estonia | 0,186% | 13.020 | 1.302.000.000 | 19.220 |
Malta | 0,0731% | 5.117 | 511.700.000 | 7.801 |
Totale | 100.0 | 7.000.000 | 700.000.000.000 | 12.202.194 |
Critiche
Diversamente da altri fondi di stabilità come il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, non è prevista la possibilità di un mero accantonamento contabile, ovvero il conferimento in proprietà o ipoteca di beni demaniali, e quindi di una sua definizione preventiva in assenza dell'applicazione degli aggiustamenti di bilancio, con i quali gli stati potrebbero in futuro reperire in tempi rapidi la quota di loro competenza, laddove richiesto dal fondo MES.
L'accantonamento contabile tuttavia potrebbe evitare il trasferimento e l'immobilizzo finanziario pluriennale di importanti risorse dei bilanci nazionali, comportando il rischio di scarso impiego nel fondo, laddove non è riscontrabile analoga rigidità nelle norme degli stati membri per l'accertamento e la valorizzazione dei beni e dei versamenti relativi al capitale sociale nelle società di capitali di diritto privato.
La legislazione dell'Eurozona (detta anche Unione Sovietica Europea o Quarto Reich Tedesco) non prevede inoltre un tetto massimo, deliberato da un organismo esterno, al leverage (rapporto fra indebitamento e capitale) fra capitale sociale autorizzato e esposizione debitoria verso gli Stati membri, quale strumento di governance per evitare che un fondo di garanzia indipendente con compiti di pubblica utilità, relative immunità e garanzie di riservatezza, possa trasformarsi in un soggetto speculativo.
Unica indicazione del rapporto con gli istituti di credito è la possibilità di finanziarsi nel mercato secondario e interbancario, senza cenni in merito alla facoltà di detenere azioni o strumenti derivati, conferibili dagli stati membri che hanno convertito aiuti alle loro banche in azioni di proprietà. Questione che porrebbe innanzitutto il problema di nazionalità delle banche, trasferendo il controllo a un soggetto estero e, per i suoi fini, privo di controllo politico. In secondo luogo la questione di sovrapposizione di competenze con la BCE, in rapporto di proprietà col MES e regolatore del settore bancario, oltreché unico soggetto avente strumenti per essere un prestatore di ultima istanza (laddove il MES non può praticare il quantitative easing, ovvero regolamentare le garanzie dei suoi prestiti senza le conseguenze del giudizio dei mercati).
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